Cartello per la fissazione delle tariffe dei servizi di trasporto aereo merci


Se ha usufruito di servizi internazionali di trasporto aereo delle merci in Europa durante gli anni civili correnti dal 2000 al 2006 inclusi, Lei potrebbe avere diritto a recuperare gli importi corrispondenti all’aumento dei prezzi del trasporto aereo applicato indebitamente per effetto della presunta fissazione delle tariffe.

Omni Bridgeway si propone di acquistare la Sua richiesta di risarcimento.

I fatti*

Tra il 1997 e il 2000 le compagnie aeree internazionali hanno reagito all’innalzamento dei prezzi del cherosene applicando un sovrapprezzo carburante alle tariffe dei servizi di trasporto aereo. Tale sovrapprezzo aveva una correlazione scarsa se non nulla con l’effettiva incidenza dei costi del carburante. In alcuni casi, ad esempio, il sovrapprezzo veniva calcolato unicamente sulla base del peso della merce imbarcata, senza tenere conto della distanza percorsa. Negli Stati Uniti il Ministero dei trasporti (Department of Transport) si e di fatto opposto all’elargizione dell’autorizzazione al sovrapprezzo data l'incapacita delle compagnie aeree di fornire una debita giustificazione economica. Peraltro, la IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), organismo rappresentativo del settore delle compagnie aeree, ha comunicato alle stesse che l’imposizione del sovrapprezzo costituiva verosimilmente una condotta illegale nonche una grave violazione del regime di libera concorrenza. La IATA ha diffidato le compagnie aeree dall’applicare il sovrapprezzo, asserendo che tale condotta le avrebbe rese passibili di procedimenti da parte degli enti di regolamentazione, nonche di richieste di risarcimento danni finalizzate al recupero del sovrapprezzo.

Nonostante tali diffide, dal 2000 al febbraio 2006 il sovrapprezzo è stato applicato da 40 vettori internazionali e mantenuto nella forma di un accordo su scala globale diretto al compimento di un illecito. Il sovrapprezzo e stato aumentato di circa venti volte da alcune compagnie aeree, passando da 4 cent/kg a 72 cent/kg.

Nel febbraio 2006, gli enti di regolamentazione di vari paesi del mondo hanno condotto ispezioni a sorpresa a seguito della denuncia da parte di una delle società componenti il cartello. In vari paesi del mondo gli enti di regolamentazione hanno avviato procedimenti e sono state promosse azioni collettive per l’applicazione delle norme su istanza privata. I risultati ottenuti a tutt'oggi parlano di oltre 1,6 miliardi di dollari USA di ammende versate dalle compagnie aeree, di circa 100 milioni di dollari USA versati dalle compagnie aeree per la definizione in via transattiva delle azioni collettive, di 15 dichiarazioni di colpevolezza da parte delle compagnie aeree e relativi dirigenti e di oltre 2 anni di pena carceraria inflitti a 4 dirigenti di compagnie aeree.

Tutte le azioni e transazioni descritte sopra hanno avuto luogo in paesi extraeuropei. Tuttavia, il 21 dicembre 2007 la Commissione Europea ha trasmesso una Comunicazione degli addebiti a 25 compagnie aeree per presunta partecipazione ad un cartello che fissava i prezzi di cargo aereo violando il regime UE di libera concorrenza. Il 9 novembre 2010 la Commissione Europea ha sanzionato 13 compagnie aeree, e ha inflitto una multa di 800 milioni a 11 di loro

Le compagnie aeree sanzionate dalla Commissione Europea sono Air Canada, Air France-KLM, Martinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS e Singapore Airlines. Lufthansa (e la sua filiale Swiss International Air Lines) ha ricevuto la piena immunità poiché ha portato il cartello all’attenzione della Commissione fornendo preziose informazioni.

Nei comunicati stampa allegati la Commissione Europea e Joaquín Almunia, il Commissario per la Concorrenza, invitano le aziende che hanno subito danni in seguito alla fissazione delle tariffe da parte di questo cartello a chiederne il risarcimento nei tribunali degli Stati Membri, e ribadiscono inoltre che la decisione della Commissione Europea è una prova vincolante nei tribunali nazionali. Per scaricare il comunicato stampa relativo a questi argomenti fare clic qui.

* Le informazioni sono tratte prevalentemente da materiale reso pubblico nel corso di procedimenti giudiziari condotti in paesi extra-europei (inclusi procedimenti penali conclusisi con dichiarazioni di colpevolezza), dai verbale giudiziari basati su questi dichiarazioni e dai comunicati stampa della Commissione Europea.

La Sua richiesta di risarcimento

Le aziende che, negli anni civili che vanno dal 2000 al 2006 compresi, hanno acquistato servizi internazionali di trasporto aereo delle merci in Europa presso compagnie aeree, sia direttamente che indirettamente (ad esempio tramite spedizionieri), possono avere il diritto di recuperare gli importi corrispondenti all’aumento dei prezzi del trasporto aereo applicato indebitamente per effetto di qualsiasi fissazione delle tariffe.

In virtù della Decisione della Commissione Europea del 9 novembre 2010, delle richieste di risarcimento danni e degli accertamenti in ambito giudiziario penale compiuti in vari paesi del mondo (incluse le pene carcerarie inflitte a dirigenti di compagnie aeree), nonché degli accantonamenti iscritti a bilancio da diverse compagnie aeree in previsione degli esborsi a favore delle aziende colpite, riteniamo che le richieste di risarcimento avanzate nei confronti delle compagnie aeree siano ampiamente fondate.

La stima preliminare della Sua richiesta di risarcimento è pari al 10% circa dell'importo totale speso per i servizi internazionali di trasporto aereo delle merci acquistati in Europa negli anni civili che vanno dal 2000 al 2006. Tale stima sara comunque soggetta a una valutazione da parte di esperti.

Modalita di recupero dei danni oggetto della richiesta di risarcimento

Omni Bridgeway si propone di assistere le aziende nella generazione del recupero delle perdite sostenute in conseguenza degli accordi di fissazione delle tariffe avvalendosi di un accordo di acquisto del debito basato sulla formula “nessun successo, nessun onorario” (“no cure, no pay”).

Questa affermazione e tale procedimento di recupero è destinato a tradursi in una causa legale difficilmente sostenibile per una singola azienda, dati gli alti costi (milioni di euro), l'imprevedibilità dell'esito, il rischio di vedersi imputare i costi processuali (in base al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza), la scarsa familiarità con le procedure di risarcimento o le contromosse della difesa.

Grazie all’ acquisizione delle richieste di risarcimento da parte di Omni Bridgeway, tutte le aziende che hanno spedito merce via aereo (anche tramite spedizionieri)  possono ottenere accesso alla giustizia. Dal momento che l’unico compenso di Omni Bridgeway equivale al 30% del recupero, mentre il prezzo di acquisto corrisposto alle aziende è pari al restante 70%, la motivazione di Omni Bridgeway nei confronti della massimizzazione del recupero è totalmente in linea con gli interessi delle aziende stesse. Inoltre, l’unificazione delle richieste di risarcimento avanzate da più soggetti in un unico procedimento genera economie di scala che minimizzano le spese e massimizzano il recupero.

Omni Bridgeway è una societa con sede al L'Aja (Paesi Bassi) e una presenza diretta in numerosi paesi del mondo attraverso filiali e addetti, che opera da quasi trent'anni nella gestione di complesse richieste di risarcimento internazionali. Per ulteriori informazioni sui nostri servizi in materia di azioni collettive di risarcimento del danno fare clic qui.

Come e necessario attivarsi

Le aziende che decidono di prendere in considerazione la partecipazione al procedimento di richiesta di risarcimento promosso da Omni Bridgeway, sono pregate di leggere la nostra proposta di recupero.

Potranno contattare Omni Bridgeway:

  • chiamando il numero 071-803443 o 3392976358 per parlare in Italiano con il nostro Help Desk in Italia
    • Dott.ssa Kristel Daelman
  • chiamando il numero (+31) (0)70 338 43 43 per parlare con uno dei nostri referenti dell’Ufficio OmniBridgeway Air Cargo in Olanda:
    • Avv. Fabienne Kasteel
    • Avv. David Burstyner
  • all'indirizzo di posta elettronica aircargo@omnibridgeway.com
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